Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al reddito).

      1. Nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 36, 38 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, lo Stato garantisce il diritto al lavoro e promuove la valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di assicurare provvidenze in favore degli aventi diritto pari ad almeno 1.000 euro mensili.
      3. Al fine di contemperare i diritti di cui al comma 1 con le condizioni di bisogno e di disagio sociale derivanti dall'inadeguatezza del reddito e dalla discontinuità lavorativa, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo nazionale per il sostegno al reddito, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.